PUBBLICAZIONE PROTESTI
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Il Registro informatico dei protesti è stato istituito con l’art. 3-bis della legge 15/11/1995 n.480.
Tale Registro è tenuto dalle Camere di commercio su tutto il territorio nazionale e costituisce lo strumento per la pubblicazione ufficiale dell’elenco dei protesti cambiari, di cui all’art.1 della legge 12/02/1955 n.77.
Ogni protesto è conservato nel registro informatico per 5 anni dalla data della registrazione.
Il registro informatico è pubblico, chiunque può consultarlo.
La Camera di commercio rilascia:
- la visura di protesto per ogni nominativo;
- gli elenchi dei protesti provinciali o nazionali mensili, anche in abbonamento annuale.
Tale registro è operativo dal mese di giugno 2001, da quella data sono scomparsi dunque i tradizionali bollettini cartacei stampati dalle Camere di Commercio. La ricerca di informazioni sui soggetti protestati potrà avvenire solo mediante estrazione di visure ed elenchi presso gli sportelli camerali oppure tramite accesso alla rete informatica delle Camere di Commercio.
I diritti di estrazione, per le richieste inoltrate alla Camera di Commercio, possono essere pagati allo sportello / POS o tramite PAGOPA (indicare sempre la causale di versamento). Le tariffe dei vari prodotti sono fissate nell'allegato B del D.M. 22.12.1997.
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Ufficio di riferimento
Per informazioni rivolgersi a:
Ufficio Protesti - Tutela e Regolazione del Mercato
Riferimento | |
Indirizzo | |
Telefono | 015/3599328-323 |
Fax | |
regolazione.mercato@pno.camcom.it, regolazione.mercato@pec.pno.camcom.it | |
Orari |
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