

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE DI PRIMA CATEGORIA (DPI)
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Definizione
I dispositivi di protezione individuale (di seguito DPI) sono prodotti concepiti e fabbricati per proteggere la persona che li indossa o che li porta con sé da rischi per la salute e la sicurezza.
I DPI di prima categoria che costituiscono oggetto prevalente della vigilanza, in ragione dell’entità del rischio che essi pongono nonché dell’esistenza delle norme tecniche armonizzate, sono i dispositivi per la protezione degli occhi.
La vigilanza
I DPI di Iª categoria, se sono sicuri e conformi alle normative vigenti, devono poter circolare liberamente nel mercato unico comunitario. Per essere conformi, i prodotti devono possedere requisiti formali e requisiti di sicurezza fissati dalle normative in vigore.
Controlli ispettivi
I controlli ispettivi sono condotti nei luoghi della produzione, dello stoccaggio e della distribuzione presso produttori, importatori, distributori.
I controlli visivi/formali sono volti alla verifica della corretta presentazione dei DPI di I° categoria e alla verifica che gli stessi non presentino anomalie macroscopiche rilevabili con l’ausilio delle schede di prodotto. Si procede alla verifica del prodotto, dei dati e informazioni che devono essere riportate sul prodotto o sull’imballaggio o sulla nota informativa, alla verifica della marcatura CE, alla verifica dei dati e delle informazioni obbligatorie e della nota informativa e infine alla verifica di non conformità palesi sul prodotto.
I controlli documentali scaturiscono da un controllo visivo che ha evidenziato irregolarità o costituiscono controlli a campione su prodotti visivamente regolari. La documentazione richiesta verrà trasmessa ad un Organismo Notificato per il controllo di merito, unitamente ad un esemplare del prodotto.
I controlli fisici accertano la conformità e sicurezza del prodotto attraverso le prove di laboratorio eseguite da un Organismo Notificato sulla base delle norme armonizzate e delle direttive applicabili.
La Camera di Commercio effettua il prelievo:
• su segnalazione specifica del MiSE;
• nell’ambito di una programmazione definita a livello nazionale o locale;
• sulla base delle segnalazioni ricevute da soggetti terzi (consumatori, imprese, associazioni, altre PA).
Violazioni e sanzioni.
Le sanzioni applicabili sono quelle previste dalla normativa specifica di settore. Solo per gli aspetti non coperti dalle normative di settore, vengono applicate sanzioni previste dal D.Lgs. 6/9/2005 n. 206.
Fonti normative comunitarie
Direttiva 89/686/CEE
Direttiva 2001/95/CE
Fonti normative nazionali
D.Lgs. 4/12/1992 n. 475
D.Lgs. 6/9/2005 n. 206 - Codice del consumo, Artt. 102-113.
Norme armonizzate
Si riportano alcune delle principali norme armonizzate che, se applicate volontariamente dal fabbricante, garantiscono presunzione di conformità ai DPI di I° categoria:
EN 1836:2005/A1:2007 - Protezione personale degli occhi — Occhiali da sole, filtri
per la protezione contro le radiazioni solari per uso generale e filtri per
l’osservazione diretta del sole.
UNI EN 166:2004 - Protezione personale degli occhi – Specifiche
UNI EN 167:2003 - Protezione personale degli occhi - Metodi di prova ottici
UNI EN 168:2003 - Protezione personale degli occhi - Metodi di prova non ottici
EN 174:2001 - Protezione personale degli occhi — Maschere per lo sci da discesa
Ulteriori informazioni sono consultabili sul sito "Sicurezza prodotti" di Unioncamere
Scheda aggiornata ad ottobre 2011
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